{"id":16214,"date":"2020-11-04T18:27:16","date_gmt":"2020-11-04T17:27:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trivigante.it\/cose\/?p=16214"},"modified":"2024-02-09T20:46:07","modified_gmt":"2024-02-09T19:46:07","slug":"il-diario-di-federico-passionedpcm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trivigante.it\/cose\/?p=16214","title":{"rendered":"il diario di Federico: PassioneDPCM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size\">Ricevo e pubblico volentieri.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019\u00e8 chi asseconda le proprie passioni andando per osterie e chi per DPCM. (Talvolta i due piani si intrecciano, visto che pare attestato in letteratura un aumento del bisogno di alcolici successivo alla lettura di un DPCM, anche se fatalmente spesso il DPCM ha per contenuto proprio il divieto di esercizio per i ristoratori\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi (4 novembre), dopo lunga gestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha partorito la sua ultima creatura, i cui disposti dovrebbero entrare in vigore venerd\u00ec (6 novembre) e mantenere la loro efficacia per lo meno fino al 3 dicembre. E gi\u00e0 qui si consuma il primo mistero, visto che il testo del Decreto inizialmente riportava (art. 12) come entrata in vigore quella di gioved\u00ec 5 novembre, ma tant\u2019\u00e8, a posticipare c\u2019\u00e8 sempre tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il DPCM detta alcune regole di carattere nazionale (ad esempio: \u201ccoprifuoco\u201d dalle 22 alle 5) e poi prevede la suddivisione del Paese in tre diverse aree, a crescente intensit\u00e0 del rischio, prontamente soprannominate dalla stampa zone \u201cverdi\u201d (poi mutate in \u201cgialle\u201d, per non dare l\u2019errata impressione di una sicurezza che ovviamente non c\u2019\u00e8), \u201carancioni\u201d (art. 1-<em>bis<\/em>: scenario di elevata gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto) e \u201crosse\u201d (art. 1-<em>ter<\/em>: scenario di massima gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto). Alla crescente intensit\u00e0 del rischio corrispondono maggiori restrizioni, che sono quindi massime nelle c.d. \u201czone rosse\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A individuare le zone arancioni e rosse si provveder\u00e0 (art. 1-<em>ter<\/em>, comma 1) \u00abcon ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di \u201cPrevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale\u201d, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l\u20198 ottobre 2020 (allegato 25) nonch\u00e9 sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Norma dal contenuto particolarmente sibillino per tutti i non addetti ai lavori e che prontamente ha scatenato polemiche di cui si sentiva un forte bisogno da parte dei Presidenti delle regioni, a partire da Attilio Fontana, che ovviamente non vorrebbero essere incluse nella lista dei cattivi. Uno degli argomenti addotto da Fontana per lamentarsi anticipatamente della (quasi certa) inclusione della Lombardia nelle zone rosse \u00e8 che i dati utilizzati per effettuare la valutazione sopra accennata sono vecchi di una decina di giorni. Obiezione di per s\u00e9 inappuntabile, ma che a fronte delle <em>performance<\/em> lombarde dell\u2019ultima settimana rischia di restare un po\u2019 sterile se non si precisano quali sarebbero i nuovi dati che dovrebbero deporre nel senso di un <em>miglioramento<\/em> (e non di un ulteriore <em>peggioramento<\/em>) complessivo della situazione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 peraltro prevista anche la possibilit\u00e0 (art. 1-<em>ter<\/em>, comma 2) che, all\u2019interno di una regione classificata come zona rossa, si diano delle sottozone (il DPCM non ne precisa il criterio di individuazione: province? comuni? aree ancora diverse non meglio precisate?) che potrebbero essere in tutto o in parte sottratte alle limitazioni pi\u00f9 stringenti previste per la macro-zona. Infatti, \u00abCon ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d\u2019intesa con il presidente della Regione interessata, pu\u00f2 essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell\u2019andamento del rischio epidemiologico, l\u2019esenzione dell\u2019applicazione delle misure di cui al comma 4\u00bb. Quindi, Lombardia zona rossa non significa automaticamente che lo sia anche Gardone Riviera.<\/p>\n\n\n\n<p>Interessante (art. 1-<em>ter<\/em>, comma 3) anche il meccanismo disposto per il monitoraggio della permanenza in situazione di alto rischio: \u00abIl Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all\u2019aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto\u00bb. Da una prima lettura della disposizione non si capisce se il Ministro della salute, che \u00e8 tenuto a verificare il permanere dei presupposti <em>almeno settimanalmente<\/em>, possa aggiornare l\u2019elenco anche <em>prima<\/em> e <em>indipendentemente<\/em> (ma sulla base di quale criterio, allora?) dalla permanenza (continuativa? Ma accertata ogni quanto?) per 14 giorni di un territorio in uno scenario di rischio inferiore, permanenza che parrebbe implicare l\u2019<em>automaticit\u00e0<\/em> del mutamento di classificazione. Il fatto che le ordinanze abbiano efficacia per non meno di 15 giorni farebbe propendere per l\u2019impossibilit\u00e0 di un cambiamento in corsa, soluzione che potrebbe anche essere sensata per attendere gli effetti delle misure di contenimento pi\u00f9 severe (ma lo stesso ragionamento non vale per le eventuali sub-zone \u201cesentate\u201d); in questo caso, tuttavia, si ripropone il problema dell\u2019aggiornamento dei dati, visto che decidere \u2013 come sta avvenendo ora \u2013 sulla base di dati vecchi di dieci giorni, per di pi\u00f9 forniti dalle stesse regioni, rischia di inceppare non poco il meccanismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne, infine, le limitazioni previste per le zone rosse, esse sono abbastanza simili a quelle del <em>lockdown<\/em> di marzo, salvo per il fatto che parrucchieri e liberi professionisti possono lavorare: divieto generale di spostamento anche nelle ore diurne, salvo che per \u00abcomprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute\u00bb (art. 1-<em>ter<\/em>, comma 4, lett. a), sicch\u00e9 per muoversi servir\u00e0 sempre l\u2019ormai classica autocertificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Postilla sulla possibilit\u00e0 di movimento. L\u2019art. 1-<em>ter<\/em>, comma 4, lett. e, prevede che sia \u00abconsentito svolgere individualmente attivit\u00e0 motoria in prossimit\u00e0 della propria abitazione purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie\u00bb, laddove \u00ab\u00e8 altres\u00ec consentito lo svolgimento di attivit\u00e0 sportiva esclusivamente all\u2019aperto e in forma individuale\u00bb. Al di l\u00e0 della consueta vaghezza \u2013 gi\u00e0 a suo tempo stigmatizzata \u2013 del concetto di \u201cprossimit\u00e0 della propria abitazione\u201d, e della sonora insulsaggine di questo vincolo quando il problema non \u00e8 certo il luogo in cui si svolge attivit\u00e0 motoria, ma il rispetto del distanziamento (che non \u00e8 per nulla garantito se in ipotesi molti si riversino nella stessa strada dove abitano piuttosto che disperdersi per altre vie), resta il fatto che mentre la attivit\u00e0 <em>motoria<\/em> soggiace al limite della prossimit\u00e0, quella <em>sportiva<\/em> ne parrebbe esente: quindi tutti in tuta e via!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricevo e pubblico volentieri. C\u2019\u00e8 chi asseconda le proprie passioni andando per osterie e chi per DPCM. 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